LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L’ATTIVITA D’IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007

 

Di Vincenzo D’Andò

 

Il 27.6.2007 è stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea la decisione del Consiglio UE del 18.6.2007 che ha autorizzato l’Italia a limitare la detrazione dell’IVA, sui veicoli utilizzati anche per fini privati.

Quindi, in deroga alla disciplina comunitaria, l’Italia è stata autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente impiegati per fini aziendali/professionali.

A seguito di tale novità, il legislatore ha dovuto rivedere la disciplina fiscale delle autovetture, peraltro, appena modificata dal D.L. 2.10.2006, n. 262, a sua volta poi modificato dalla Legge Finanziaria 2007.

In particolare, il legislatore, con il neo arrivato D.L. n. 81/2007, ha modificato:

- L’art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R., riguardo la tassazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dell’autovettura aziendale da parte del dipendente;

- l’art. 164 del T.U.I.R. che si occupa della deducibilità dei costi per le imprese e i professionisti.

Così facendo è stata:

- Ripristinata  la percentuale originaria relativa al criterio di calcolo del fringe benefit in caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente (30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base delle tariffe ACI);

- portata al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi non utilizzati come esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa o adibiti ad uso pubblico;

- incrementata dal 25% al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi utilizzati nell’esercizio di arti e professioni;

- modificata la disciplina fiscale di deduzione dei costi relativi alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, mediante l’introduzione una percentuale di deducibilità del 90%.

Decorrenza

Le modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27.6.2007, data di pubblicazione sulla GUCE della decisione del Consiglio UE del 18.6.2007.

In sostanza, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i nuovi criteri di tassazione operano per il 2007.

Il D.L. n. 81/2007 è pure intervenuto anche sulla disciplina applicabile al periodo d’imposta in corso al 3.10.2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

Per tale periodo vengono previste nuove percentuali di deduzione da recuperare nel periodo d’imposta in corso al 27.6.2007 (2007 per i soggetti “solari”), secondo le seguenti aliquote:

- 20% per le autovetture aziendali diverse da quelle esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa, adibite ad uso pubblico, utilizzate da agenti e rappresentanti, date in uso promiscuo ai dipendenti;

- 30% per le autovetture utilizzate da esercenti arti e professioni;

- 65% per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti.

Determinazione del fringe benefit in capo al dipendente

Con la modifica dell’art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R. (da parte dell’art. 15-bis, comma 7, lett. A], del D.L. n. 81/2007), il Legislatore ha ripristinato gli originari criteri di calcolo forfetario del fringe benefit previsti per i casi in cui l’autovettura sia data in uso promiscuo al dipendente.

Pertanto, ai fini fiscali e previdenziali, nel 2007, come nel 2006, il fringe benefit è calcolato considerando il 30% delle tariffe ACI in base ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Ritenute operate nel 2007

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/2007 ha precisato che, anche in vigenza delle regole del D.L. n. 262/2006, il sostituto d’imposta poteva calcolare le ritenute relative al 2007, considerando il precedente coefficiente del 30%.

Tale principio operava anche ai fini contributivi, come evidenziato dal messaggio dell’INPS n. 13423/2007.

Le ritenute eventualmente versate in eccesso nei primi mesi del 2007 in quanto calcolate applicando la percentuale del 50% possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero in sede di conguaglio di fine anno.

Veicoli utilizzati da imprese

L’art. 15-bis, comma 7, lett. b), del D.L. n. 81/2007 ha modificato la lett. b) dell’art. 164, comma 1, del T.U.I.R.

Pertanto, i costi relativi alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli sono ritornati ad essere deducibili.

La percentuale di deducibilità è fissata nella misura del 40%, a condizione che tali veicoli non siano:

 esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa (poiché in tale caso sono deducibili al 100%);

- adibiti ad uso pubblico (giacché deducibili al 100%);

- utilizzati da agenti e rappresentanti (infatti, sono deducibili  all’80%).

Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, non ha modificato neppure la disciplina prevista per gli agenti e rappresentanti.

Per tali soggetti continua a rimanere il limite di deducibilità dell’80% riferito ad un costo massimo deducibile (per le autovetture) di € 25.822,24.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, l’art. 164, comma 1, del T.U.I.R., lett. b-bis), prima dell’avvento del D.L. n. 81/2007, prevedeva che i relativi costi fossero deducibili per l’ammontare che costituisce reddito di lavoro per il dipendente stesso.

La nuova norma adesso, invece, stabilisce che gli stessi costi sono deducibili “nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggiore parte del periodo d’imposta”.

Pertanto, il Legislatore ha ripristinato parzialmente la vecchia situazione, poiché ha ridotto la percentuale di deducibilità che è passata dal 100% al 90%.

Acconti

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, ai commi 9 e 10 dell’art. 15-bis, ha modificato pure la disciplina degli acconti, poiché ha disposte che:

- Ai fini del calcolo della seconda o unica rata di versamento dell’acconto relativa al periodo d’imposta in corso al 27.6.2007, si tiene conto dei maggiori importi deducibili previsti dal D.L. n. 81/2007 per il 2006;

- ai fini del calcolo degli acconti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006 il contribuente può continuare ad applicare le regole precedenti l’avvento del D.L. n. 262/2007 (comma 10).

Tuttavia, in sede di saldo 2007, si dovranno, comunque, applicare le nuove regole previste per il 2007 dal D.L. n. 81/2007.

 

 

 

AUTOVETTURE: LIMITI E COSTI SOSTENUTI DAL 2007

 

Veicolo

Costo fiscale massimo deducibile

% di deducibilità

Autovetture e Autocaravan

18.075,99

40%

Motocicli

4.131,66

40%

Ciclomotori

2.065,83

40%

 

 

Veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria d’impresa

Da notare che è rimasta immutata la disciplina fiscale dei veicoli esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa i cui costi sono integralmente deducibili.

Secondo il consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 10.2. 1998, n. 48), si tratta di veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata (quindi indispensabili all’espletamento della gestione aziendale).

Ad esempio, sono esclusivamente strumentali:

- Le autovetture delle imprese di noleggio;

- le autovetture utilizzate dalle scuole guida.

 

N.B.

Si tratta di alcune anticipazioni contenute nel libro telematico di Vincenzo D’Andò incentrato sulla neo disciplina degli autoveicoli in vendita su questo Sito, al cui acquisto si rinvia per una trattazione più approfondita e completa.

Il costo di tale e-book è di euro 24,00 (compreso IVA detraibile per imprese e professionisti).

 

Contatti: dando82@hotmail.com

 

 

 

Palermo li, 15/09/2007

 

 

Ecco di seguito l’indice:

 

ARGOMENTO

PAGINA

 

 

LE MISURE FISCALI DEL DECRETO CD. TESORETTO

 

2

AZIENDE E PROFESSIONISTI: IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTOVETTURE A SEGUITO DEI NUOVI RECENTI PROVVEDIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2007

 

4

IMMATRICOLAZIONI DI “COMODO”: LA VERIFICA PER GLI AUTOCARRI UTILIZZATI DA AZIENDE E PROFESSIONISTI

 

7

FRINGE BENEFIT PER AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

 

9

DEDUZIONE COSTI AUTO E BOLLO - I FINTI AUTOCARRI

 

11

IVA AUTO - RINVIATO IL TERMINE PER IL RIMBORSO

 

13

DEDUCIBILITÀ SPESE TELEFONICHE E COMPUTER

 

14

NOVITÀ PER I COSTI DEI PROFESSIONISTI

 

15

LE ALTRE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

 

20

LA CAMERA HA APPROVATO IL DECRETO LEGGE N. 81/2007, CONVERTITO IN LEGGE N. 127/2007:

 

22

COMPRAVENDITE DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA: DAL 1° OTTOBRE 2007 SI DEVE APPLICARE IL MECCANISMO DEL “REVERSE CHARGE”

24

ELENCO IVA CLIENTI E FORNITORI - MANCANO ANCORA I MODELLI E LE ISTRUZIONI UFFICIALI: LE PRIME RISPOSTE AI DUBBI SOLLEVATI DAGLI OPERATORI

 

25

ACCERTAMENTO VALORE IMMOBILI: PERMANE LA DIVERSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VARIE IMPOSTE

 

27

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DEI CONTRIBUENTI IN FRANCHIGIA

 

29

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IVA PAGATA SUGLI ACQUISTI DI AUTOVEICOLI

32

LE SCRITTURE CONTABILI DI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

 

39

ESEMPIO DI SPESE DEDUCIBILI DEI PROFESSIONISTI  DAL 2007

 

42

GLI STUDI DI SETTORE COME PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

 

43

STUDI DI SETTORE: DISCIPLINA

 

47

 

 

 

SCHEDA DELL’AUTORE

 

VINCENZO D’ANDO’

 

 

Commercialista in Palermo, revisore contabile, giornalista pubblicista, è autore di numerosi articoli in materia tributaria per principali pubblicazioni del settore, tra cui i Suoi libri pubblicati dalla Simone Editore e Buffetti Editore:

- Enti non commerciali (Sistemi Editoriali)

- Libri contabili e fiscali (Finanze e lavoro)

- L’archiviazione ottica dei documenti aziendali (Finanze e Lavoro)

- Guida alla Riforma Biagi (Buffetti Editore)